IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la  nota di indirizzo  ministeriale prot. 1/98 del  16 giugno
1998,  ad  oggetto  "Legge  15   maggio  1997,  n.  127  -  Autonomia
didattica";
  Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno del 10
luglio 1998;
  Visto il parere favorevole  del comitato regionale di coordinamento
dell'Umbria del 31 luglio 1998;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 400 relativo alla facolta' di agraria viene inserito il
nuovo titolo XIV e gli articoli  dal 401 al 407, relativi alla scuola
di specializzazione in attivita' agrozootecniche integrate e sviluppo
sostenibile delle aree svantaggiate,  con conseguente scorrimento dei
titoli e della numerazione degli articoli sucessivi.
                             Titolo XIV
Scuola di specializzazione in attivita' agrozootecniche integrate e
  sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate.
  Art.  401.  -  E'  istituita   la  scuola  di  specializzazione  in
"Attivita'  agrozootecniche integrate  e  sviluppo sostenibile  delle
aree svantaggiate" presso l'Universita'  di Perugia ed afferisce alla
facolta' di agraria.
  Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale  della  gestione  del  territorio  utilizzato  per  una
agricoltura  ecocompatibile attraverso  nuove  tecniche  in grado  di
ridurre l'impatto ambientale e di potenziare e valorizzare le risorse
naturali.
  La  scuola   rilascia  il   titolo  di  specialista   in  attivita'
agrozootecniche   integrate  e   sviluppo   sostenibile  delle   aree
svantaggiate.
  Art. 402. - Il  corso degli studi ha la durata di  2 anni e prevede
almeno 600 ore di insegnamento o attivita' pratiche guidate. Ai sensi
della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la
facolta' di agraria con i suoi dipartimenti e istituti.
  Tenendo  presenti  i  criteri   generali  per  la  regolamentazione
dell'accesso, di cui  al comma 4 dell'art. 9 della  legge n. 341/1990
ed in  base alle  risorse umane  e finanziarie  ed alle  strutture ed
attrezzature disponibili, lascuola e' in grado di accettare un numero
massimo di  ammissibili che saranno indicati  dagli organi competenti
sulla base della normativa vigente in materia.
  Art. 403. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in:
   scienze e tecnologie agrarie;
   scienze tecnologie delle produzioni animali;
   scienze forestali e ambientali.
  Sono  altresi' ammessi  al  concorso per  l'ammissione alla  scuola
coloro che siano in possesso  del titolo di studio, conseguito presso
universita' straniere, accettato  dalle competenti autorita' italiane
(consiglio  della scuola  e  senato accademico)  e  che sia  ritenuto
equipollente, anche  limitatamente ai  fini delle iscrizioni  a dette
scuole.
  Nei casi in  cui siano richiesti ulteriori  specifici requisiti (ad
esempio  il  diploma  di   abilitazione  professionale),  gli  stessi
verranno indicati.
  Art.  404. -  Il  consiglio della  scuola  determina, con  apposito
regolamento in conformita'  al regolamento didattico di  Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano degli studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  la  suddivisione nei  successivi  periodi temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti.
  Art. 405.  - Nel  determinare il piano  degli studi  secondo quanto
previsto al  precedente art.  404, il  consiglio della  scuola dovra'
comprendere  nell'ordinamento le  seguenti aree  alle quali  dovranno
essere  dedicate   almeno  350  ore   di  didattica  delle   600  ore
complessive, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.
Area 1 - Biologia vegetale applicata.
  Lo   specializzando  dovra'   approfondire   le  conoscenze   sulla
vegetazione spontanea,  sui rapporti  con l'ambiente  pedoclimatico e
sui prodotti naturali al fine di  saper gestire ed impiantare i prati
e i  boschi nel  rispetto dell'ambiente  e della  biodiversita' senza
tralasciare  lo  sviluppo  sostenibile delle  produzioni  secondarie,
quali i piccoli frutti, i funghi ed i tartufi.
  Settori scientificodisciplinari: E01C, E01D, G04X.
Area 2 - Ecologia applicata.
  Relativamente alle particolari caratteristiche degli agroecosistemi
nelle   aree  svantaggiate,   andranno  approfonditi   i  metodi   di
monitoraggio della componente ambientale  climatica; i modelli a base
meteorologica per  le produzioni agricole  integrate e la  difesa, le
interazioni  tra  componenti  abiotiche e  biotiche,  comprendendo  i
rapporti tra produzione primaria e successivi livelli trofici, per la
realizzazione di sistemi colturali ecocompatibili.
  Settori scientificodisciplinari: E03A, G02A, G06A, G06B.
  Area  3  -Economia ed  estimo  rurale  - Diritto  amministrativo  e
ambientale.
  Lo   specializzando  dovra'   approfondire   le  conoscenze   sulla
metodologia  di  analisi,  rappresentazione  e  pianificazione  delle
risorse territoriali  ed ambientali,  con particolare  riferimento ai
sistemi agricoli  e forestali; sulla valutazione  di vulnerabilita' e
di  rischio ambientale  e territoriale;  sulle metodologie  di studio
delle potenzialita' e costruzione di scenari con le diverse tecniche;
sulle metodologie  del project  management a  livello macro  e micro;
sulla gestione aziendale di imprese  integrate in aree svantaggiate e
sulla   valorizzazione  delle   risorse   e   tecniche  di   gestione
agrituristiche.
  Inoltre dovra' conoscere la legislazione in materia ambientale.
  Settori scientificodisciplinari: G01X, G05C, N10X.
Area 4 - Agronomia e difesa.
  Lo  specializzando, acquisite  le tecniche  per la  valutazione del
rischio  di perdita  di suolo  per  erosione e  della propensione  al
dissesto,   dovra'   approfondire   le  conoscenze   sulle   tecniche
agronomiche  dirette e  indirette mirate  alla protezione  del suolo;
sulle  agrotecniche  ecocompatibili;  sulle coltivazioni  erbacee  ed
arboree adatte  ad ambienti marginali  interni; sui prati  e pascoli;
sulla   moltiplicazione  del   seme  delle   specie  da   utilizzare;
sull'aboricoltura da  legno; sulla  selvicoltura; sulla  difesa delle
colture dalle avversita' parassitarie negli ambienti considerati.
  Settori  scientificodisciplinari:  G02A,  G03A, G05A,  G06A,  G06B;
G07B, D02A, D02B.
Area 5 - Produzioni animali.
  Lo specializzando  dovra' approfondire  le conoscenze  sui rapporti
tra clima,  terreno, pianta, animale, in  modo da essere in  grado di
valutare quantitativamente  questi fattori  e i risultati  delle loro
interazioni in  termini economici e  di impatto ambientale,  cosi' da
poter attuare una gestione  dell'allevamento rispondente alle diverse
situazioni ecologiche.
  Settori scientificodisciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.
  Art. 406. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con  il consiglio della  scuola la scelta  degli eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno costituire  orientamento  all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale  di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,  svolta  in  Italia   e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 407.  - L'Universita' su  proposta del consiglio  della scuola
stabilisce convenzioni con  enti pubblici o privati  con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione  di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto  del  Presidente della  Repubblica dell'11  luglio
1980, n.  382, e del decreto  del Presidente della Repubblica  del 10
marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 26 ottobre 1998
                                                  Il rettore: Calzoni